LO STATUTO

Denominazione

Costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito minato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato “LATERANENSIS ” di seguito detto “Associazione”. L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari c/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2- Sede

L'Associazione ha sede in Roma (RM) Via Cesare Vigna n.87. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell’ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3- Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4- Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

Art. 4- Oggetto sociale

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi le 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, c successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992. n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con linalità educativa:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 pennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

m) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:

n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:

o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti 0 prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo:

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266. della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni:

L'Organo amministrativo è competente per l’individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri c limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

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